Con la circolare n. 33 del 28/12/2020 l’agenzia delle entrate ritorna sulla questione molto dibattuta dell’applicabilità del regime fiscale dei rimpatriati ai lavoratori che rientrato in Italia a seguito di un periodo di distacco all’estero.
Secondo la circolare, fermo restando i presupposti per accedere al beneficio fiscale (vedi art. 16 del Dlgl 147/2015 e successive modifiche), quest’ultimo è escluso quando il lavoratore distaccato rientra in Italia con il medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.
In base a ciò l’impatriato può accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
- L’impatriato sottoscrive un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, con un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero
- Indipendentemente dal nuovo contratto con il nuovo ruolo aziendale non devono applicarsi le condizioni contrattuali originarie prima del distacco all’estero quali ad esempio:
-il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
-il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
-l’assenza del periodo di prova;
-clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
-clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.
Tali precisazioni soso state ulteriormente confermate nella risposta all’interpello n. 42 del 18/01/2021

