Con l’ordinanza n. 1298 del 22/01/2021 la Corte di Cassazione, in riferimento alla cessione di beni mobili, ha trattato della distinzione fra caparra confirmatoria e acconto ai fini della tassazione IVA, alla luce di una giurisprudenza ormai consolidata
A tal proposito si ricorda che:
- L’acconto corrisposto, in quanto anticipo sul prezzo, assume rilevanza ai fini IVA al momento del pagamento ( art. 6 comma 1 del DPR 633/72)
- La caparra confirmatoria ex 1385 c.c. corrisposta prima della consegna o spedizione del bene mobile, non ha natura di corrispettivo, bensì di risarcimento del danno e pertanto non è soggetta ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo.
In proposito, la Cassazione afferma che è compito della Commissione tributaria regionale (CTR) stabilire attraverso un esame dei contratti di compravendita:
a) se i suddetti contratti di cessione dei mobili contengono clausole che prevedono dazioni anticipate, rispetto alla consegna dei beni mobili, di danaro a titolo di caparra confirmatoria disciplinata dall’ 1385c.c., Nel caso ci siano dubbi che la somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra, si deve ritenere che il versamento è avvenuto a titolo di acconto sul prezzo; in tal caso è onere del contribuente fornire la prova che la dazione di danaro è stata effettuata a titolo di caparra;
b) in secondo luogo, nel caso di effettiva esistenza delle predette clausole, se i contraenti avessero inteso attribuire alle somme versate la funzione di mera caparra confirmatoria ovvero anche quella di acconto sul prezzo dovuto; in questo ultimo caso la caparra ha la stessa natura della corresponsione del prezzo del bene ed è pertanto assoggettata ad IVA.

