Operazioni straordinarie agevolate

Bonus aggregazioni

In un contesto come quello attuale l’aggregazione rappresenta una grossa opportunità per le imprese di rafforzarsi e aumentare la propria competitività.

L’art. 11 del DL 34/2019 conv. ha reintrodotto il bonus aggregazioni per le società di capitali residenti (ex art. 73 c. 1 lett. a del TUIR) che risultano dalle seguenti operazioni di aggregazione aziendale effettuate dal 01/05/2019 al 31/12/2022:

  • Fusione
  • Scissione
  • Conferimenti di aziende ai sensi dell’art. 176 del TUIR

Ciò che rileva è la natura giuridica del soggetto che risulta dall’aggregazione (società di capitali), a prescindere dalla tipologia di soggetti che partecipano all’operazione (possono essere ad es. società personali, enti commerciali…).

Le imprese partecipanti all’operazione di aggregazione devono soddisfare, sia al momento dell’operazione che ininterrottamente nel corso dei due anni precedenti, le seguenti condizioni:

  • devono essere operative;
  • non devono far parte dello stesso gruppo societario;
  • non devono essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
  • non devono essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Il bonus rappresenta una eccezione al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie.

In cosa consiste?

A. FUSIONI E  SCISSIONI:  Riconoscimento fiscale gratuito fino a un massimo di 5 milioni di euro del valore dell’avviamento e beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da    concambio (1).

B. CONFERIMENTI DI AZIENDA ex  176 del TUIR:  Riconoscimento fiscale gratuito fino a un massimo di  5 milioni di euro dei maggiori valori iscritti nella contabilità del soggetto conferitario, a titolo di avviamento, o sui beni strumentali materiali e immateriali, rispetto ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al conferente.

L’applicazione della disposizione di favore comporta:

 – la deducibilità fiscale dei maggiori ammortamenti

 – il riconoscimento dei maggiori valori in sede di quantificazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze da realizzo.

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.

“Nei casi in cui il disavanzo generatosi per effetto dell’operazione aziendale sia superiore all’importo di 5 milioni di euro, sarà il contribuente ad individuare i beni per i quali i maggiori valori dovranno considerarsi fiscalmente rilevanti” (circ. Agenzia delle Entrate 16/2007, § 4.1).

Per l’eccedenza, è possibile optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali (ex art. 15, co. 10 del DL n 185/08 e ex art. 176, co. 2-ter del TUIR).

Per evitare effetti elusivi, è prevista la decadenza dall’agevolazione nell’ipotesi in cui, nei primi 4 periodi di imposta dall’effettuazione dell’operazione (incluso il periodo di imposta nel quale è stata effettuata l’operazione agevolata), la società risultante dall’aggregazione:

  • effettui ulteriori operazioni straordinarie di cui al Titolo III, Capi III, e IV del TUIR
  • ceda i beni iscritti o rivalutati oggetto dell’affrancamento gratuito.

Attraverso un’istanza di interpello è possibile chiedere la disapplicazione della norma antielusiva quando è possibile dimostrare l’effettiva valenza economica delle ulteriori operazioni e che nella fattispecie gli intenti elusivi non possono verificarsi.

In ogni caso, in caso di decadenza, è sempre possibile avvalersi,  in luogo del versamento dell’ IRES e dell’IRAP sulla maggiore base imponibile, dei regimi di affrancamento a titolo oneroso relativamente alla successiva operazione straordinaria (ex art. 15, co. 10 del DL n 185/08 e ex art. 176, co. 2-ter del TUIR).

Ulteriore incentivo per aggregazioni aziendali 2021

L’art.1 comma 233 della legge finanziaria 2021 prevede un ulteriore incentivo (che si affianca al bonus aggregazioni di cui all’art. 11 del DL 34/2019) in base al quale, in caso di operazioni fusione, scissione o conferimento di azienda  deliberate nell’anno di imposta 2021 è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non inscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

La trasformazione in credito d’imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni e,  per  i  restanti  tre  quarti,  al  primo  giorno  dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia  giuridica  delle operazioni per  un  ammontare  complessivo pari a:

  • 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c., senza considerare il soggetto con le attività di importo maggiore;
  • 2% della somma delle attività conferite.

L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione, da versare in due tranches.

  • Le differenze da concambio discendono dalla differenza tra i valori contabili e quelli effettivi delle società partecipanti all’operazione straordinaria e si registrano a fronte di operazioni tra soggetti non legati da rapporti di partecipazione. 

(1)Il disavanzo da concambio è una posta di equilibrio contabile che misura l’eccedenza dell’aumento del patrimonio netto deliberato dalla società incorporante o beneficiaria rispetto a quello della società incorporata o scissa indicato nelle sue scritture contabili.
Dal punto di vista economico esso può rappresentare le plusvalenze latenti presenti nella società incorporata, fusa o scissa.
Pertanto, se  il disavanzo da concambio viene iscritto nell’attivo del bilancio, potrebbe essere utilizzato per rivalutare, con rilevanza esclusivamente civilistica, i beni ricevuti a seguito della fusione o della scissione, nonché per iscrivere una voce a titolo di avviamento” (circolare Ministero delle finanze  19 dicembre 1997 n. 320, paragrafo 4.2.2).

ROSARIO DI FORTI

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