Novità in materia di integrazione salariale per covid-19
(Messaggio Inps n. 406 del 29/01/2021)
La legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha previsto ulteriori misure per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza covid-19,
In particolare:
a) 12 settimane nel periodo compreso fra il 01/01/2021 al 31/03/2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria
b) 12 settimane nel periodo compreso fra il 01/01/2021 al 30/06/2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga
c) 90 giorni nel periodo compreso fra il 01/01/2021 al 30/06/2021 in caso di ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli
Il tutto indipendentemente dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti fino al 2020
Con il messaggio n. 406 del 29/01/2021 (a cui si rinvia) l’INPS fornisce le prime indicazione in merito a queste misure e alle modalità di presentazione. In particolare
Lavoratori beneficiari sono tutti quelli in forza al 01/01/2021 e in caso di trasferimento di azienda e cambio di appalto si considera anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
- Non è previsto l’obbligo di versare il contributo addizionale per cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario
- Per la richiesta di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario è stata istituita la causale “COVID 19 L. 178/20
- Per le cigo in deroga, occorre trasmettere la domanda come deroga INPS a prescindere dal numero di unità produttive, a meno che non si sia ricevuta la prima autorizzazione con Decreto MLPS, in tale ultimo caso occorre usare deroga plurilocalizzzata (messaggio inps n. 2946/2020). Le aziende plurilocalizzate che hanno chiesto l’autorizzazione ad accedere al flusso semplificato ( messaggio inps n. 2328/2020) devono scegliere un’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate
- Per la richiesta del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli devono essere trasmesse utilizzando la causale “CISOA L. 178/20”
- La richiesta va inviata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
- Per le domande plurimensili la scadenza riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto
- In sede di prima applicazione della norma, il termine per la trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020. (28/02/2021 per gli interventi iniziati a Gennaio 2021)

