Trust: La soluzione a molte esigenze in campo commerciale, finanziario, sociale e familiare!

ASPETTI CIVILISTICI

Di origine anglosassone, l’istituto del trust non trova disciplina civilistica in Italia ma ha trovato riconoscimento presso l’ordinamento italiano attraverso la “Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, con la quale gli Stati firmatari hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al loro riconoscimento.
La convenzione è stata resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.

Il trust è un rapporto giuridico per effetto del quale, attraverso un atto inter vivos o mortis causa, un determinato soggetto (definito disponente o settlor) trasferisce ad un altro soggetto (denominato fiduciario o trustee) alcuni beni o diritti affinché quest’ultimo li amministri (con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario):

• nell’interesse di uno o più beneficiari (figli, nipoti, genitori….)
• o per un determinato scopo, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico

A volte è consigliabile la nomina di un quarto soggetto, il guardiano con il compito di vigilare sull’operato del trustee per far sì che si attenga a quanto stabilito all’interno dell’atto costitutivo del trust.

E’ legittimo il Trust auto-dichiarato (Cass. 26.10.2016 n. 21614), in cui la funzione di disponente e di trustee coincidono:
non avviene nessun trasferimento di beni ma quelli che il disponente ha assoggettato al trust, vengono sostanzialmente separati dal resto del patrimonio per essere protetti.

Per contro, Il trust in cui vi sia integrale coincidenza tra i tre soggetti del rapporto (disponente, trustee e beneficiario) è nullo in quanto costituisce abuso, violando la Convenzione dell’Aja del 1985 (Cass. 19.5.2017 n. 12718).

Una volta effettuato il trasferimento al Trustee i beni:

– non saranno più di proprietà del Disponente.

– non saranno nemmeno di proprietà dei Beneficiari, i quali li otterranno solo al termine del Trust.

saranno invece di proprietà del Trustee, ma costituiranno un patrimonio separato in capo allo stesso, con la conseguenza che tali beni o diritti, per tutta la durata del Trust, resteranno indenni rispetto alle vicende patrimoniali che potranno interessare il Disponente, il Trustee o i Beneficiari. (segregazione dei beni)

Strumento complesso ma molto flessibile, il Trust può infatti fornire valide soluzioni a molte esigenze in campo commerciale, finanziario, sociale e familiare, spesso non percorribili mediante i tradizionali strumenti previsti dall’ordinamento italiano.

Alcuni esempi….

– La tutela di minori e delle persone diversamente abili, visto che il trustee amministra e gestisce i beni immobili, sottraendoli dalla piena disponibilità di questi soggetti;

– La protezione dei beni immobili, uscendo dal patrimonio del disponente, qualunque cosa accada;

– La tutela del patrimonio durante la successione;

– La salvaguardia dei beni dopo la separazione coniugale;

– La gestione del passaggio generazionale di un’azienda;

– Trust istituito da un’impresa con la finalità di liquidare in tutto o in parte il proprio patrimonio sociale, così da soddisfare i creditori ed evitare lo stato di insolvenza.

– La destinazione di denaro, beni mobili o immobili a specifici progetti di beneficenza.

Può essere revocato in presenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori del disponente, da verificare in capo ai beneficiari del trust . Un esempio il trust liquidatorio istituito da un’impresa in crisi prima della declaratoria di fallimento è tendenzialmente qualificato come invalido, in quanto anti-concorsuale;

ASPETTI FISCALI

a) Imposte dirette

I Trusts sono soggetti passivi IRES ai sensi dell’art. 73 del TUIR e di conseguenza devono:

• dotarsi di un codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, una partita IVA;

• adempiere agli obblighi di tenuta delle scritture contabili.

• presentare la dichiarazione dei redditi;

Possiamo distinguere fra :

Trust opaco: senza beneficiari individuati e i redditi sono tassati in capo al trust

Trust trasparente: con beneficiari sui quali i redditi vengono imputati per trasparenza

Trust misto : una parte del reddito di un trust è accantonata a capitale su cui il trust assolve l’imposta IRES e l’altra parte è attribuita ai beneficiari

I redditi imputati a beneficiari residenti di trust trasparenti, residenti e non, in base al disposto dell’art. 44 co. 1 lett. g-sexies del TUIR, sono dei redditi di capitale indipendentemente dalla loro categoria di reddito originaria.
Stesso trattamento anche redditi corrisposti a residenti italiani (che non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73 (4); (5) ) da trust opachi stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR
Non sono imponibili le somme “patrimonio” del trust, anche ove distribuite ai beneficiari finali.

Fermo restando le regole previste dall’art. 73 co. 3 – 5 del Tuir, si considerano residenti nel territorio dello Stato, i trust istituiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata:
– in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari dello stesso trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
– successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust il trasferimento di proprietà di beni immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari

b) Imposte indirette

Prassi
L’atto istitutivo, se contiene solo la manifestazione di volontà del settlor di istituire il trust, è redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, scontando l’imposta di registro in misura fissa di € 200,00 in quanto atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

L’atto dispositivo, essendo un negozio a titolo gratuito in forza del quale i beni trasferiti dal settlor sono vincolati nel trust e affidati alla gestione del trustee, sconta l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale sulla base al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e, nel caso di immobili, di quelle di registro, ipotecarie e catastali.
In determinati casi sono previste esenzioni (es. trasferimento di aziende con beneficiari i discendenti o coniuge).

Giurisprudenza
Recentemente la cassazione, con l’ordinanza n. 28796, depositata il 16 dicembre 2020, ha disposto che né al momento della costituzione del trust né con il conferimento si realizza un trasferimento di ricchezza stabile e non solo strumentale.
Quest’ultimo avviene infatti solo con l’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario e quindi solo in quel momento è possibile l’imposizione fiscale (1)

TRIBUTI LOCALI

La normativa IMU nulla dispone in merito agli immobili concessi in Trust
Recentemente La Cass. 20.6.2019 n. 16550 ha affermato che il soggetto passivo dell’ICI e dell’IMU dei beni conferiti in un trust è il trustee.

 

NORMATIVE ANTIRICICLAGGIO

La disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) impone degli adempimenti a carico dei professionisti che svolgono attività di costituzione e gestione di trust in Italia.

Tutto questo per evitare che il trust venga utilizzato ai fini di eludere la legge, evadere i tributi, e riciclare denaro sporco proveniente da conti esteri, da reati o da società criminali.

In un primo momento, il cliente (settlor) viene a contatto con un soggetto professionista il quale verifica l’adeguatezza del cliente.

Una volta che il trust viene costituito, esso tecnicamente diventa il cliente e il settlor esce di scena. Da questo momento in avanti il titolare effettivo dei beni posti in trust sarà identificato:

nei futuri beneficiari (qualora predeterminati) del 25% o più del patrimonio del trust.

nei guardiani

Il trustee, potendo essere influenzato dai Beneficiari e Guardiani, sarà tenuto ad indagare sui poteri eventualmente affidati a questi ultimi perché siano coerenti con la finalità del trust, così da individuare tempestivamente comportamenti sospettati di avere finalità elusive o di riciclaggio.

Nel caso non sia possibile per il trustee eseguire l’adeguata verifica, la legge italiana impone allo stesso di interrompere il rapporto in corso con lo specifico cliente.

I professionisti hanno anche l’obbligo di conservare per 10 anni (dall’esecuzione della prestazione) i documenti e le informazioni che hanno acquisito nello svolgere l’adeguata verifica della clientela, con lo scopo di rendere questi dati disponibili all’Autorità Giudiziaria, perché possa svolgere indagini su operazioni sospettate di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(1)“Il fenomeno giuridico contemplato dal trust non appare diverso dal trasferimento a titolo gratuito dell’immobile, operato dal mandante in favore del mandatario senza rappresentanza, al fine della esecuzione del mandato alla vendita, trattandosi di mera proprietà fiduciaria e non quiritaria, gravata dall’obbligazione di trasferire il bene al terzo (Cass., Sez. V, 30 aprile 2019, n. 11401; Cass. Sez. V, 26 ottobre 2016, n. 21614)
Ne consegue che l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, anche per i vincoli di destinazione, è dovuta in caso di eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, posto che solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost., laddove il momento della costituzione dell’atto istitutivo o anche di dotazione patrimoniale costituisce atto fiscalmente neutro in quanto meramente attuativo degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo (Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19167)”

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