Smart working, congedi e bonus baby sitting alle famiglie con figli per contenere la diffusione del COVID-19 (Art.2 del D.L. n. 30 del 13/03/2021)

Smart working e congedi per lavoratori dipendenti con figli minori per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o in quarantena

1) Genitori di figli minori di 16 anni 

E’ concessa al lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 16 anni, la possibilità, in alternativa all’altro genitore, di svolgere la prestazione lavorativa in smart working per il periodo, compreso nell’arco temporale fra il 13/03/2021 e  il 30/06/2021, pari alla durata della:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio
  • quarantena del figlio disposta dalla ASP competente

2) Genitori di figli minori di 14 anni e genitori di figli con disabilità

Nel caso in cui non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in smart working, è concesso al lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 14 anni, la possibilità, in alternativa all’altro genitore, di astenersi dal lavoro per il periodo, compreso nell’arco temporale fra il 13/03/2021 e  il 30/06/2021, pari alla durata della:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio
  • quarantena del figlio disposta dalla ASP competente

I genitori di figli anche non conviventi con disabilità grave ai sensi dell’art.4, c. 1, della L. n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado in caso dipossono astenersi dal lavoro per il periodo, compreso nell’arco temporale fra il 13/03/2021 e  il 30/06/2021, pari alla durata della:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio
  • quarantena del figlio disposta dalla ASP competente
  • chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale dove sono ospitati i figli

Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione calcolata secondo le regole disposte dal testo unico della maternità e paternità (Dlgs 151/2021) e con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui al Dlgs n. 151/2001, fruiti dai genitori dal 01/01/2021 al 13/03/2011, possono essere convertiti a domanda nel congedo in oggetto con diritto alla indennità al 50%

3) Genitori di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni

Nel caso in cui non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in smart working, è concesso al lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente di età compresa fra i 14 e i 16 anni, la possibilità, in alternativa all’altro genitore e per lo stesso periodo di cui la punto 1), di astenersi dal lavoro:

  • senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa
  • con divieto di licenziamento
  • con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore:

  • svolga la prestazione di lavoro in smart working
  • fruisce del congedo retribuito al 50% (per figli minori di 14 anni)
  • fruisce del congedo non retribuito (per figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni)
  • non svolga alcuna attività lavorativa
  • sia sospeso dal lavoro (es. cassa integrazione..)

l’altro genitore non può fruire di tali benefici (neanche del bonus baby sitting di cui appresso) salvo sia genitore di altri figli avuti con altri soggetti che non stiano usufruendo delle misure di cui sopra

Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting

Per le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
  • i lavoratori autonomi
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari
  • lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle Casse di previdenzadel numero dei beneficiari.

con figli conviventi minori di 14 anni, viene riconosciuta la facoltà di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali per i periodi di:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio
  • quarantena del figlio disposta dalla ASP competente

compresi nell’arco temporale fra il 13/03/2021 e  il 30/06/2021

L’erogazione è effettuata dall’INPS mediante Libretto Famiglia. In alternativa, il bonus può essere erogato, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione del figlio minore di 14 anni a servizi integrativi per l’infanzia.

Il bonus puo’ essere fruito:

  • in alternativa allo smart working
  • in alternativa al congedo retribuito al 50%
  • solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele

Le modalità per accedere ai benefici saranno illustrate dall’INPS

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